Tassazione italiana e spagnola con iscrizione AIRE
Iscrizione AIRE: tassazione italiana e spagnola Italiani all'estero, conseguenze fiscali della mancata iscrizione all'AIRE.
Attenzione: perché il contribuente iscritto per la maggior parte dell'anno all'anagrafe dei residenti in Italia (anche se si è trasferito all'estero) è considerato soggetto passivo.
"Se una persona non è iscritta all'AIRE, il fatto che si sia trasferita all'estero non influisce sul suo rapporto con il fisco italiano. Questo consolidato orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1355/2022, la quale ha chiarito che il contribuente iscritto per la maggior parte dell'anno all'anagrafe dei residenti in Italia, anche se si è trasferito all'estero, è considerato soggetto passivo".
Dopo una serie di avvisi di liquidazione, ricorsi e controricorsi, la Corte si è pronunciata sulla situazione fiscale di un cittadino italiano che si era trasferito in Brasile nel 2007, ma che si era iscritto all'Aire solo nel 2011, e che in quel periodo aveva svolto in quel Paese attività finanziarie non dichiarate in Italia". Nella sentenza, la Corte di Cassazione ricorda che l'articolo 2 (comma 2) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
Pertanto, la legge attuale individua tre condizioni alternative per la residenza fiscale nello Stato italiano: la prima è formale, rappresentata dall'iscrizione nei registri dei residenti, e le altre due sono la residenza di fatto o il domicilio nello Stato italiano ai sensi del Codice Civile", ha continuato il senatore. Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente sono comunque considerate residenti, e quindi soggetti passivi, in Italia; con la conseguenza che, poiché l'iscrizione impedisce ogni successivo accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non è rilevante fino a quando non vi sia la cancellazione dall'anagrafe di un comune italiano.
Una volta trasferita la residenza fiscale in Italia sulla base della presunzione assoluta prevista dall'articolo 2, comma 2, del TUIR, il contribuente è conseguentemente soggetto agli obblighi di controllo fiscale previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 167/1990 in caso di detenzione diretta o indiretta di attività finanziarie o investimenti all'estero". "In realtà, la situazione si aggrava quando il contribuente non dichiara i redditi conseguiti all'estero: infatti, a prescindere dalle disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, il contribuente residente in Italia che non dichiara i redditi conseguiti all'estero ai sensi dell'articolo 165, comma 8, del Tuir, anche se tassati all'estero, non ha diritto alla detrazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione (o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione eventualmente presentata)".