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Correzione cognome sbagliato sull'atto di nascita o passaporto italiano

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Correzione cognome sbagliato sull'atto di nascita o passaporto italiano

Sei un cittadino italiano con doppia nazionalità ed hai presentato tutti i certificati presso un consolato italiano all'estero e ti hanno fornito un passaporto con i tuoi dati anagrafici diversi da quelli che hai su un altro passaporto o documento straniero e vorresti che ci fosse concordanza tra i vari documenti?  

Questo problema sorge spesso per i cittadini con nazionalità italiana e brasiliana, Venezuelana o Argentina per esempio. 

Spesso l’applicazione delle norme sui doppi cognomi che si applica nei paesi del sud america è poco compresa dai funzionari dei consolati italiani e dai funzionari dei comuni italiani.   

Come funziona il doppio cognome in paesi di lingua spagnola?

Vige la regola del “doppio cognome”, per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell'ordine deciso in accordo tra di essi. In caso di disaccordo, è attribuito al figlio il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre.

Cosa succede però quando si trascrivono gli atti di figli presso il consolato italiano o al comune italiano?

Spesso l’atto di nascita viene trascritto con il cognome completo del padre che include i cognomi dei genitori del padre e non corrispondono ai cognomi che spetterebbero al figlio.  

Purtroppo possono capitare delle sviste o disattenzioni ed è possibile porvi rimedio richiedendo una rettifica dei dati erroneamente certificati.

Come correggere errori materiali dei dati anagrafici di un atto di nascita italiano

Per capire come correggere un certificato di nascita sbagliato vi riportiamo quanto disposto dall’art. 98 del D.P.R. 3/11/2000, n° 396:

  1. L’Ufficiale dello Stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione. Dovrà darne contestualmente avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati.
  2. L’Ufficiale dello Stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’art. 262, c. 1, c.c., al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.
  3. Avverso la correzione, il Procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al Tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

Tali errori vengono considerati errori materiali di scrittura nei dati riportati nel certificato di nascita e si deve segnalare l’incongruenza all’Ufficio di Stato Civile.

Tramite Italia si incarica di presentare la richiesta di rettifica del cognome o dei dati anagrafici. Tale richiesta deve essere presentata dal nostro studio con delega da parte della persona interessata o, per i minorenni, da chi esercita la responsabilità genitoriale presso il comune di competenza deove bisogna apportare la correzione.

Le modalità di richiesta di rettifica possono, tuttavia, cambiare da comune a comune.

Rettifica di un atto allo stato civile

In alternativa, se non fosse possibile rettificare l’errore materiale presso il comune direttamente per esempio in caso di errori di diversa natura è necessario rivolgersi al tribunale nella cui circoscrizione si trova l’ufficio di stato civile depositario dell’atto da rettificare (D.P.R. 3/11/2000, n° 396, art. 95). 

In tal caso, si parla di rettificazione dell’atto ed il nostro studio Tramite Italia propone un ricorso al tribunale per competenza del comune dove è trascritto l’atto di nascita.

Il procuratore della Repubblica può, in qualsiasi momento, promuovere il predetto procedimento.

Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile. Prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. 

Quindi, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

In caso che il decreto avesse parere negativo si può presentare reclamo alla Corte d’Appello nei  termini stabiliti dalla legge.

Una volta decorsi i termini per proporre reclamo, il cancelliere trasmette d’ufficio allo stato civile competente copia del decreto.

In quali casi  si deve ricorrere in Tribunale 

 La stessa procedura prevista per la rettifica del certificato di nascita va seguita in caso di:

  • ricostituzione dell’atto distrutto o smarrito;
  • formazione dell’atto omesso;
  • cancellazione del certificato di nascita indebitamente registrato;
  • opposizione al rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’ annotazione o altro adempimento.

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