
Sentencia n.º 142/2025 del Tribunal Constitucional y reforma de la ciudadanía (Ley 74/2025)

Sentencia n.º 142/2025 del Tribunal Constitucional y reforma de la ciudadanía (Ley 74/2025)
1. Principios constitucionales y jurisprudencia en la sentencia 142/2025
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 142 depositata il 31 luglio 2025, si è pronunciata su questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattro tribunali (Bologna, Roma, Milano, Firenze) riguardo alla cittadinanza italiana iure sanguinis illimitata. In particolare, era contestata la norma dell’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 91/1992 (e le sue antenate storiche del 1865 e 1912) nella parte in cui riconosce senza alcun limite generazionale la cittadinanza ai figli di cittadini italiani. I giudici rimettenti ritenevano che la trasmissione illimitata per discendenza – specie a favore di persone nate e residenti all’estero da generazioni, senza legami effettivi con l’Italia – potesse violare diversi principi costituzionali:
- Art. 1, co. 2 Cost. (sovranità popolare): a loro avviso l’assenza di limiti svuoterebbe la nozione di “popolo” di cui la sovranità appartiene, diluendola con milioni di cittadini solo formali. La cittadinanza, hanno sostenuto, ha una dimensione comunitaria intrinseca di appartenenza, integrazione e prossimità, che verrebbe compromessa dallo ius sanguinis illimitato.
- Art. 3 Cost. (eguaglianza e ragionevolezza): l’assenza di condizioni effettive per i discendenti all’estero sarebbe irragionevole e sproporzionata, creando disparità rispetto ad altre vie di acquisto della cittadinanza che invece richiedono un legame concreto (es. per matrimonio o per residenza si chiedono anni di residenza, conoscenza della lingua, etc.). In altri termini, chi nasce all’estero ottiene (secondo la legge vigente) la cittadinanza senza sforzo né collegamento, mentre uno straniero residente in Italia o coniuge di italiano deve soddisfare requisiti stringenti – una disparità ritenuta ingiustificata.
- Art. 117, co.1 Cost. (obblighi internazionali ed europei): i rimettenti hanno richiamato il principio internazionale del “legame effettivo” tra individuo e Stato, sostenendo che la cittadinanza non può ridursi a una fictio iuris priva di appartenenza reale. Inoltre, hanno evidenziato come la cittadinanza UE derivi automaticamente da quella italiana (art. 20 TFUE), sicché l’Italia conferisce diritti europei (libera circolazione, protezione diplomatica, etc.) a un numero potenzialmente illimitato di persone prive di ogni collegamento con il Paese. Ciò potrebbe violare i vincoli UE, considerando i precedenti della Corte di Giustizia che censurano leggi nazionali sulla cittadinanza prive di proporzionalità o di esame individuale.
Nel decidere, la Corte ha dapprima ribadito i limiti del proprio ruolo rispetto alla discrezionalità legislativa. Ha escluso di poter “inventare” essa stessa un criterio di collegamento introducendo d’ufficio un limite generazionale o di altra natura: «Non è ammissibile un intervento della Corte […] che limiti l’acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e […] incisive ricadute di sistema». In altre parole, spetta al Parlamento decidere se e come porre eventuali limiti allo ius sanguinis, essendo possibili molte soluzioni (2 generazioni, requisiti di residenza, cultura, etc.), tutte con implicazioni ampie. Il compito della Corte, invece, è solo quello di verificare che le norme vigenti non utilizzino criteri “del tutto estranei” ai principi costituzionali o in contrasto con essi.
Nel merito, la Consulta ha riconosciuto la piena legittimità del principio dello ius sanguinis illimitato, per come fissato dall’art. 1, co.1 lett. a) L.91/1992. Ha osservato che gli stessi giudici rimettenti non contestavano in sé l’idoneità del vincolo di filiazione a fondare l’acquisto della cittadinanza. Di conseguenza, il mero fatto di essere figli di cittadini italiani (lo status filiationis) è stato ritenuto un criterio non irragionevole né estraneo ai valori costituzionali. La Corte è stata chiara: la cittadinanza italiana si trasmette per sangue, senza limiti generazionali e senza necessità di dimostrare residenza, cultura, lingua o altri legami attivi con l’Italia. Ha ribadito espressamente che la norma del 1992 – “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani” – è perfettamente conforme alla Costituzione. Il legame di sangue dunque è di per sé un criterio giustificato e sufficiente, sul piano costituzionale, a identificare chi fa parte del popolo italiano.
La Corte ha quindi respinto tutte le censure di incostituzionalità rivolte allo ius sanguinis. In dispositivo, ha dichiarato inammissibili oppure non fondate le questioni sollevate, confermando la validità delle norme impugnate. In particolare: le eccezioni basate su art. 1 Cost. (sovranità-popolo) e art. 117 Cost. sono state giudicate inammissibili per difetto di specificità – la Costituzione non definisce direttamente “chi è il popolo” né esiste un obbligo internazionale violato dall’assenza di limiti generazionali (nessuna norma UE o trattato impone un “effettivo legame” per concedere la cittadinanza). Significativo al riguardo il passaggio in cui la Corte osserva che il “popolo” costituzionale coincide con l’insieme dei cittadini, quindi è il diritto a definire la cittadinanza e non viceversa. L’art. 1 Cost., dunque, non fornisce un parametro autonomo per limitare la discrezionalità legislativa in materia di cittadinanza – semmai è la legge a dare corpo al popolo repubblicano.
Quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.), la Corte l’ha ritenuta non fondata: le differenze tra ius sanguinis e altre modalità di acquisto (matrimonio, residenza) non violano l’eguaglianza perché non si tratta di situazioni omogenee. In altri termini, un discendente di italiani all’estero non è nella stessa situazione di uno straniero residente in Italia o di un coniuge straniero, per cui è legittimo che il legislatore preveda percorsi diversi. La Corte ha anche ricordato di essere già intervenuta in passato per eliminare criteri davvero irragionevoli in materia di cittadinanza – ad esempio dichiarando illegittima la norma che faceva perdere l’iter di naturalizzazione per matrimonio in caso di morte del coniuge italiano durante la procedura. Nel caso dello ius sanguinis, però, la trasmissione per discendenza non è apparsa un criterio arbitrario o privo di fondamento costituzionale.
Infine, la Corte ha circostanziato l’ambito della propria decisione rispetto alle recenti novità legislative. Poiché nel frattempo (tra la proposizione delle questioni e la decisione) è entrata in vigore una riforma della cittadinanza – il decreto-legge 36/2025, convertito nella legge 74/2025 – alcune parti costituite avevano chiesto alla Corte di esprimersi anche su queste nuove disposizioni. La Consulta ha però rifiutato, chiarendo che la “disciplina sopravvenuta” non si applicava ai giudizi in esame e dunque restava fuori dal thema decidendum. La sentenza 142/2025 riguarda esclusivamente il quadro normativo previgente (cioè la legge 91/1992 prima della riforma) e i casi pendenti prima del 2025. I principi affermati, tuttavia, hanno portata generale e inevitabilmente si proiettano sul nuovo contesto normativo, come discusso nei punti successivi.
2. Implicazioni pratiche per l’applicazione della riforma (Legge n. 74/2025)
La Legge 23 maggio 2025, n. 74 (conversione con modifiche del D.L. 36/2025, cosiddetto “Decreto Tajani”) ha introdotto la prima riforma organica della cittadinanza per discendenza dall’entrata in vigore della legge del 1992. Tale riforma – in vigore dal 24 maggio 2025 – non abolisce il principio dello ius sanguinis, ma lo “mitiga” con condizioni atte a garantire un legame effettivo con la comunità nazionale. In particolare, il nuovo art. 1, comma 1 della legge 91/1992 (come modificato) stabilisce che i nati all’estero, in possesso di un’altra cittadinanza alla nascita, non acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana. In altri termini, il figlio di cittadini italiani nato oltre confine non diviene più cittadino per il solo fatto di avere sangue italiano, se contestualmente ha la cittadinanza dello Stato estero di nascita. Questa preclusione vale anche retroattivamente per i nati all’estero prima dell’entrata in vigore della legge, salvo alcune eccezioni transitorie:
- Eccezioni “di salvaguardia”: Si continua ad applicare la vecchia disciplina (trasmissione automatica) se entro il 27 marzo 2025 lo status di cittadino italiano era già stato riconosciuto oppure l’interessato aveva già ottenuto un appuntamento per presentare domanda di riconoscimento, ovvero se una causa giudiziale era stata avviata entro tale data. In pratica, chi aveva il procedimento in corso al momento dell’emanazione del decreto-legge non viene colpito dalla nuova norma.
- Eccezioni per legame stretto: La nuova legge non si applica inoltre se uno dei genitori o dei nonni del richiedente possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non aveva doppia cittadinanza), oppure se uno dei genitori (o adottanti) ha risieduto legalmente in Italia per almeno 2 anni consecutivi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio. Queste clausole tendono a salvaguardare le situazioni in cui il legame con l’Italia è più diretto: ad esempio, se il genitore emigrato non si è mai naturalizzato all’estero (mantenendo solo la cittadinanza italiana), oppure se è ritornato per un periodo significativo a vivere in Italia prima di avere figli.
Oltre a ciò, la riforma ha introdotto nuovi meccanismi di acquisto “per beneficio di legge” destinati ai minori discendenti all’estero: i commi 1-bis e 1-ter prevedono che un minore straniero o apolide, figlio di cittadini italiani per nascita, possa diventare italiano su dichiarazione di volontà dei genitori, a condizione però di risiedere poi almeno 2 anni in Italia (in alternativa, la dichiarazione può essere fatta entro 1 anno dalla nascita, evitando così la prova di residenza). Anche il figlio minorenne di chi riacquista o ottiene la cittadinanza potrà acquisirla, ma solo se residente in Italia da almeno 2 anni continuativi al momento in cui il genitore diventa cittadino. Sono misure che mirano a radicare in Italia i giovani discendenti, invece di riconoscerli automaticamente iure sanguinis. La legge 74/2025 ha poi disposto, all’art. 1 comma 2, anche restrizioni probatorie nelle cause di cittadinanza (vietando il ricorso a giuramenti o testimoni, salvo eccezioni, e ponendo a carico del richiedente la prova dell’assenza di cause di perdita o mancato acquisto), per rendere più rigorosa la verifica dei requisiti.
Parallelamente alle limitazioni, il legislatore ha introdotto agevolazioni per favorire il rientro dei discendenti e sanare vecchie ingiustizie. Ad esempio, il nuovo art. 1-bis consente ai discendenti di italiani in Paesi di tradizionale emigrazione di entrare in Italia per lavoro fuori quota (esenti dai limiti annuali dell’immigrazione lavorativa), e riduce da 3 a 2 anni la residenza necessaria per naturalizzarsi se il richiedente ha un genitore o nonno cittadino italiano per nascita. Inoltre, l’art. 1-ter apre una finestra fino al 31/12/2027 per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex-cittadini nati in Italia (o ivi residenti almeno 2 anni) che la persero in base a norme della legge del 1912 (ad esempio donne che l’avevano persa per matrimonio, o emigrati che l’avevano dovuta rinunciare). Si tratta di misure riparative rivolte a chi, pur essendo di origini italiane, era stato penalizzato da disposizioni ormai superate.
Alla luce della sentenza n. 142/2025, quali sono le implicazioni pratiche su questa riforma? Innanzitutto, va chiarito che la decisione della Consulta non ha annullato né modificato alcuna disposizione della legge 74/2025, dato che – come detto – la nuova disciplina non era oggetto diretto del giudizio. Pertanto, tutte le norme della riforma restano pienamente in vigore e le amministrazioni (Comuni, consolati) devono applicarle. Ad esempio, dal 24 maggio 2025 chi nasce all’estero da genitori italiani (ed acquista un’altra cittadinanza per nascita) non viene iscritto come cittadino italiano, salvo rientrare nelle eccezioni sopra descritte. Parimenti, le domande di riconoscimento iure sanguinis presentate dopo il 28 marzo 2025 vengono respinte in assenza di quei requisiti (salvo che il richiedente possa invocare un diritto avviato prima di quella data). Da un punto di vista operativo, dunque, la pronuncia della Corte non impone alcun cambiamento immediato nelle procedure: ha salvato lo status quo ante riforma, ma nel frattempo la legge di riforma ha già cambiato le regole.
Tuttavia, la sentenza 142/2025 – confermando la piena legittimità costituzionale del vecchio regime illimitato – influenza il dibattito sulla tenuta della nuova legge. In sostanza, la Corte ha sancito che non era incostituzionale la mancanza di limiti generazionali (lasciando però impregiudicata la facoltà del legislatore di introdurli). Questo può essere letto in due modi: da una parte legittima la scelta politica di mantenere lo ius sanguinis puro, dall’altra non preclude affatto la scelta opposta di limitarlo, purché ciò avvenga senza violare altri principi. La larga discrezionalità legislativa in materia, affermata dalla Corte, implica che il Parlamento può legittimamente individuare criteri nuovi (come ha fatto con la L.74/2025) a patto che questi non siano “criteri del tutto estranei ai principi costituzionali”. Dunque la domanda cruciale diventa: le specifiche restrizioni introdotte dalla legge 74/2025 rispettano i principi costituzionali oppure no? Su questo punto la Corte non si è espressa esplicitamente (rimandando al futuro eventuali giudizi), ma alcuni passaggi della sentenza e la prima analisi degli esperti segnalano possibili profili critici della riforma.
In particolare, due aspetti della nuova normativa sono oggetto di attenzione:
- La discriminazione in base alla doppia cittadinanza dell’ascendente: La regola per cui solo i discendenti di avi con “cittadinanza esclusiva” italiana possono continuare ad acquisire lo status italiano iure sanguinis appare a taluni un criterio arbitrario, potenzialmente “estraneo” ai valori costituzionali. Essa di fatto crea due categorie di oriundi: da un lato chi discende da italiani che non si naturalizzarono mai all’estero (favoriti), dall’altro chi discende da italiani che invece divennero cittadini di un altro Paese (sfavoriti). Questo elemento di “purismo” – in base al quale la presenza di una doppia cittadinanza nella linea genealogica tronca il diritto – è stato definito da alcuni una visione quasi “eugenetica” del diritto di cittadinanza. La Consulta, pur non riferendosi direttamente a tale norma, ha enfatizzato che la Costituzione delinea un’idea di comunità aperta, pluralista e rispettosa delle minoranze. In tal senso, colpire proprio chi possiede una doppia identità culturale e giuridica (italiana ed estera) potrebbe risultare contrario a questo spirito pluralista. Un giurista ha osservato che la soluzione di negare la cittadinanza ai discendenti solo perché l’ascendente si è naturalizzato altrove pare “del tutto inusitata e contraria” alla visione costituzionale di inclusività. Si tratterebbe di una discriminazione su base della cosiddetta bipolidia (doppia cittadinanza), che potrebbe violare il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e forse anche il diritto all’identità personale (art. 2 Cost.). Su questo punto, la tenuta costituzionale dell’art. 1, co.1 novellato della L.91/1992 non è scontata e sarà verosimilmente scrutinata.
- La retroattività e la perdita collettiva di status: La legge 74/2025 ha effetto retroattivo sui nati all’estero prima della sua entrata in vigore, facendo venir meno (ex post) la cittadinanza che avrebbero acquisito per nascita secondo la legge precedente, a meno che avessero già avviato pratiche o rientrino nelle eccezioni. Di fatto, come sottolineato dai critici, si tratta di una “diseredazione giuridica di massa” di milioni di italo-discendenti nati da decenni. Questa sorta di perdita automatica e collettiva dello status civitatis, avvenuta senza valutazione dei singoli casi, solleva dubbi di legittimità sia sul piano interno che europeo. Il principio del legittimo affidamento potrebbe risultare violato: persone che per anni sono state considerate (e si sono considerate) cittadini italiani iure sanguinis in base alla legge allora vigente, vedono svanire tale status senza una transizione adeguata. Chi ha presentato domanda il 26 marzo 2025 viene riconosciuto italiano, chi l’ha presentata pochi giorni dopo ne resta escluso: una disparità temporale molto accentuata, indicata come ingiusta e “in contrasto con i principi dello Stato di diritto” dai giuristi. In ambito costituzionale, ciò richiama il principio di ragionevolezza (art. 3) e il divieto di privazione arbitraria della cittadinanza (art. 22 Cost.): quest’ultimo articolo, pur riferito ai casi politici, esprime la garanzia che la cittadinanza non può essere soppressa con leggerezza o retroattivamente. Inoltre, sul fronte europeo, la Corte Costituzionale ha citato la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui le normative nazionali che comportano la perdita dello status di cittadino UE devono prevedere un esame individuale delle conseguenze per l’interessato. Nel nostro caso, la riforma incide sullo status europeo di un’intera categoria (i discendenti nati all’estero con doppia cittadinanza) senza alcuna valutazione caso per caso, il che potrebbe porsi in contrasto con i principi di proporzionalità e tutela dei diritti UE. Giuristi notano che provvedimenti generali che revocano o negano ex post la cittadinanza “in maniera indistinta e collettiva” rischiano di violare il diritto dell’Unione, aprendo la strada anche a ricorsi alla Corte di Giustizia o alla Corte EDU.
In sintesi, la sentenza 142/2025 non ha invalidato la riforma, ma ha posto le basi concettuali per valutarne la costituzionalità. E infatti la vicenda non si è chiusa qui: la battaglia giudiziaria è destinata a proseguire. Già il Tribunale di Torino ha sollevato questione di costituzionalità proprio sulla legge 74/2025 (verosimilmente su alcuni dei profili sopra menzionati), e la Corte Costituzionale ha fissato un’udienza nel febbraio 2026 per esaminarla. Sarà in quella sede che la Consulta giudicherà se i nuovi “limiti” introdotti reggono al vaglio costituzionale. Nel frattempo, la pratica applicazione della legge 74/2025 prosegue, ma con un punto interrogativo sulla sua tenuta: da un lato, il governo sostiene che essa rafforza l’idea di cittadinanza sostanziale e supera storture del passato; dall’altro, gli esperti di diritto e le comunità interessate denunciano diverse criticità che potrebbero condurre a una bocciatura (totale o parziale) della riforma in sede giudiziale.
3. Lettura critica: contesto politico-sociale e reazioni alla sentenza
Nella foto: un momento del convegno tenuto il 29 maggio 2025 alla Camera dei Deputati, organizzato dall’associazione “Natitaliani” con parlamentari di opposizione, giuristi e rappresentanti delle comunità italiane all’estero, per denunciare la riforma della cittadinanza come “legge della vergogna” e “diseredazione di massa”.
La riforma della cittadinanza (L.74/2025) e la successiva sentenza della Consulta si collocano al centro di un acceso dibattito politico e sociale. Da un lato vi è la prospettiva del Governo e della maggioranza, che hanno promosso la stretta sullo ius sanguinis; dall’altro le forze di opposizione, le associazioni degli italiani all’estero e molti giuristi, che hanno fortemente contestato il provvedimento, salutando con favore i principi affermati dalla Corte.
La posizione del Governo. La riforma è stata varata nel 2025 dall’esecutivo di centrodestra (all’epoca guidato da Giorgia Meloni), con un ruolo chiave del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani – tanto che colloquialmente il D.L. 36/2025 è stato soprannominato “Decreto Tajani”. L’obiettivo dichiarato era rendere più “serio” e genuino il legame di cittadinanza, ponendo fine a possibili abusi. Tajani ha sottolineato che lo ius sanguinis rimane ma “con limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di ‘commercializzazione’ dei passaporti italiani. La cittadinanza deve essere una cosa seria”. Riferimenti agli “abusi” alludono a casi di business poco trasparenti legati alle pratiche di riconoscimento (intermediari, aziende che organizzavano pratiche massive per discendenti lontani), nonché al fatto che talvolta l’anelito alla cittadinanza italiana poteva essere motivato più dall’accesso facilitato all’UE che da un reale sentimento di appartenenza. “Facciamo diventare la cittadinanza italiana una cosa molto seria”, dichiarò Tajani presentando il decreto il 28 marzo 2025. Nella narrazione governativa, la riforma era quindi necessaria per valorizzare la cittadinanza: l’Italia continuerebbe a riconoscerla ai discendenti emigrati, ma solo a quelli ancora legati alla comunità nazionale (direttamente o per investimento personale), evitando di considerare “italiani” persone ormai del tutto integrate altrove da generazioni. Il governo ha anche evidenziato come i consolati fossero sovraccarichi da centinaia di migliaia di domande iure sanguinis provenienti soprattutto dall’America Latina, con tempi d’attesa decennali: inserire criteri di collegamento era visto come un modo per snellire le pratiche e ridurre il contenzioso nei tribunali. Sul piano parlamentare, la maggioranza di centrodestra ha sostenuto compatta la conversione del decreto; va notato però che anche alcuni esponenti eletti all’estero nelle liste di maggioranza hanno mostrato disagio. Ad esempio, l’on. Luis Roberto Lorenzato (Lega, eletto in Sud America) – pur votando il provvedimento – ha poi salutato con favore la sentenza 142/2025, affermando “Siamo nati italiani” a sostegno dello ius sanguinis illimitato. Ciò riflette una certa divisione interna: la linea ufficiale del governo è di rigore identitario (“stop agli abusi, cittadinanza non regalata”), ma alcuni rappresentanti della circoscrizione Estero (anche di area governativa) hanno dovuto tenere conto del malcontento dei loro elettori oriundi.
Le opposizioni e le comunità italiane all’estero. La reazione delle forze politiche di minoranza e delle associazioni degli emigrati è stata fortemente critica. Già durante l’iter di conversione, deputati e senatori del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle (nonché le formazioni rappresentative degli italiani all’estero, come il MAIE) hanno denunciato la natura della riforma. In un convegno tenutosi alla Camera il 29 maggio 2025 – significativamente intitolato “un attacco all’Italia globale e ai diritti di cittadinanza” – l’on. Fabio Porta (PD, eletto in America Latina) ha parlato di “frattura storica e giuridica con l’Italia dell’emigrazione”, definendo la nuova legge l’espressione di un “sovranismo identitario chiuso” che rinnega la pluralità dell’identità italiana nel mondo. Porta e altri hanno sottolineato l’incoerenza di celebrare, da un lato, il Turismo delle Radici (il 2024 era stato proclamato “Anno delle Radici Italiane” dal MAECI per incentivare gli oriundi a riscoprire l’Italia) e dall’altro tagliare le radici con questa legge. Numerose associazioni di italiani all’estero (dai Comites e CGIE ai circoli degli emigrati in vari Paesi) hanno preso posizione ufficiale contro la riforma, definendola punitiva e incostituzionale. I Comites della Svizzera, ad esempio, in un documento congiunto hanno parlato di legge “punitiva e incostituzionale” che crea cittadini di serie B e hanno ribadito l’impegno per una cittadinanza “che unisce, non divide”. Analoghe proteste sono venute dai Comites di altre nazioni (ad es. il Comites di Ginevra ha pubblicamente condannato le modifiche come “restrittive e penalizzanti” – La Notizia, 24/6/2025). Sul piano mediatico, testate rivolte agli italiani all’estero (come il portale Italianismo, il quotidiano Gente d’Italia, la rete FUSIE ecc.) hanno ospitato titoli durissimi: “Legge 74/2025, la tagliola contro l’Italia globale”, “decreto della vergogna”, “cittadinanza eugenetica”, segno di una vasta indignazione nella diaspora.
Le argomentazioni giuridiche critiche. Numerosi esperti di diritto costituzionale e internazionale hanno supportato le ragioni dei ricorrenti. La prof.ssa Roberta Calvano ha contestato l’uso del decreto-legge in una materia così strutturale (assenza dei requisiti di necessità e urgenza, esautorando il Parlamento). Il prof. Giovanni Bonato ha coniato la forte espressione “diseredazione giuridica di massa” per la privazione collettiva dei diritti degli oriundi latino-americani, per i quali la cittadinanza italiana è anche simbolo di identità culturale. L’avv. Marco Mellone e il prof. Alessandro Brutti (associazione AGIS – giuristi iure sanguinis) hanno illustrato i profili di incostituzionalità, tra cui: violazione del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità, della parità di trattamento tra cittadini e persino dell’art. 22 Cost. (che vieta di privare qualcuno della cittadinanza per motivi politici o in modo arbitrario). Hanno sostenuto che la riforma trasforma la cittadinanza da diritto originario a concessione discrezionale, legata a elementi territoriali e retroattivi, e che ciò apre la via a ricorsi tanto interni quanto alle corti europee. In particolare è stato citato il precedente della Corte di Giustizia UE (caso Tjebbes e altri) che boccia normative nazionali sulla perdita della cittadinanza senza valutazione individuale. Il prof. Giacomo De Federico ha evidenziato proprio che la revoca (o negazione) della cittadinanza ai doppi cittadini senza esame caso per caso confligge col diritto comunitario e potrebbe esporre lo Stato a ricorsi per danni morali e discriminazione da parte degli esclusi. Inoltre, è stato sottolineato il paradosso italiano: da un lato non si concede facilmente la cittadinanza agli immigrati che vivono e lavorano stabilmente in Italia (mancata riforma del ius soli o ius scholae), dall’altro la si toglie a chi ha origini italiane ma è nato altrove – una chiusura identitaria su entrambi i fronti che secondo il costituzionalista Alfonso Celotto è “miope e autolesionista”. Un altro costituzionalista, Nicola Carducci, ha richiamato lo spirito dell’art. 35 Cost., che tutela i lavoratori italiani all’estero: la nuova legge, a suo dire, lo contraddice perché disconosce la tradizione di protezione verso gli emigrati e i loro discendenti, nonché “le sentenze storiche della Corte Costituzionale che riconoscono l’oriundo come pienamente italiano”. (Carducci fa riferimento alla giurisprudenza che negli anni ha eliminato discriminazioni nei confronti degli italiani emigrati, ad es. permettendo già dal 1966 la trasmissione materna della cittadinanza ai figli nati prima del 1948, attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata della Corte). In definitiva, secondo questi studiosi, la legge 74/2025 rompe il patto ideale con l’Italia della diaspora, rinnegando la storia migratoria del Paese e rischiando di isolare l’Italia in una visione nazionalistica ristretta.
Accoglienza della sentenza 142/2025. In questo clima teso, la pronuncia della Consulta è stata accolta con soddisfazione dalle comunità all’estero e dall’opposizione, mentre il governo ne ha dato un’interpretazione più neutrale. Le organizzazioni degli oriundi hanno parlato di “vittoria storica”: la testata Fatti Nostri titolava che la Consulta conferma che “il vincolo di sangue è sufficiente” e difende gli italiani nati all’estero senza legami attuali. Esponenti come Fabio Porta hanno dichiarato che la Corte in pratica ha “annullato la sentenza del governo” (anche se tecnicamente non è così, il senso politico è chiaro). Di segno opposto l’interpretazione di esponenti della maggioranza: questi hanno evidenziato come la Corte non abbia affatto bocciato la riforma (non avendola esaminata) e abbiano enfatizzato la parte di sentenza in cui si riconosce l’ampio margine del legislatore. In pratica, il governo ha sostenuto che la sentenza non intacca la riforma Tajani, mentre l’opposizione e i comitati degli italiani all’estero la leggono come un forte monito pro-oriundi che preparerebbe il terreno per invalidarne le parti più dure.
Un elemento unisce tutti: la sentenza 142/2025 rilancia il dibattito parlamentare. La Consulta stessa, pur respingendo le questioni, ha lanciato un quesito cruciale al legislatore, definendo “urgente” trovare un nuovo equilibrio e passando “la palla” al Parlamento. Dopo la sentenza, vari leader politici hanno auspicato di riaprire un confronto sulla cittadinanza. Alcuni parlamentari di opposizione hanno presentato proposte di legge per attenuare o abrogare le restrizioni della L.74/2025, mentre settori della maggioranza (in particolare gli eletti all’estero di centrodestra) spingono per misure correttive che estendano le eccezioni o proroghino i termini per le domande.
In conclusione, la vicenda è tuttora in evoluzione. La sentenza n. 142/2025 ha confermato i principi tradizionali (ius sanguinis illimitato = costituzionalmente legittimo) e ha posto alcuni paletti interpretativi importanti (discrezionalità ampia ma non arbitraria, rispetto del carattere aperto e pluralista della comunità nazionale, divieto di criteri irragionevoli). Essa ha dato nuovo vigore alle istanze delle comunità italiane all’estero, le quali si sentono ora maggiormente tutelate nei loro diritti storici di appartenenza. D’altro canto, ha messo in guardia il legislatore: se davvero si vogliono introdurre limiti, occorre farlo con attenzione ai principi costituzionali e ai vincoli UE, per evitare bocciature. Come ha affermato la vicepresidente di Natitaliani, Claudia Antonini, quella contro la legge 74/2025 è “una battaglia appena iniziata” – la posta in gioco non è solo una questione tecnica, ma “il cuore dell’Italia che ha costruito ponti nel mondo e ora rischia di alzare muri”. Le prossime tappe (il giudizio della Corte Costituzionale sulla riforma nel 2026, eventuali interventi legislativi correttivi) diranno se l’equilibrio sarà ristabilito, con una cittadinanza che continui a unire gli italiani dentro e fuori dai confini, in coerenza con la Costituzione e con la storia nazionale.
Fonti: Corte Cost. sent. 142/2025 (dep. 31/7/2025); Legge 23/05/2025 n.74 (G.U. n.118/2025); Comunicato stampa Corte Cost. 31/7/2025; Diritto.it, 1/8/2025; Fatti Nostri, 1/8/2025; Corriere d’Italia, 6/6/2025; Adnkronos, 31/7/2025; ANSA, 28/3/2025.